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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1539 del 02/02/2012 (Rv. 621569 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE | Giudice di pace - Sede centrale e sezioni distaccate - Questione di competenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621569-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE

Ai rapporti tra sede principale e sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace è applicabile l'art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ. - posto che, secondo l'art. 311 cod. proc. civ., il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto quanto non appositamente regolato, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. Ne consegue che anche con riferimento a tale organo giudiziario, i rapporti tra sede principale e distaccata non sono mai riconducibili a questioni di competenza, ma soltanto alla regola di distribuzione degli affari, interna allo stesso ufficio, il cui regime è fissato da detta norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/12/1999 num. 491, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)