diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19299 del 03/10/2005 (Rv. 584416 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE | Sezioni distaccate di tribunale istituite dall'art. 15 del d. lgs. n. 51 del 1998 - Ripartizione degli affari tra sede principale e sezione distaccata - Rapporti tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio - Qualificazione - Rapporti di competenza territoriale - Esclusione - Conseguenze - Regolamento di competenza - Configurabilità - Esclusione - Iscrizione della causa a ruolo presso la sezione distaccata anziché presso la sede centrale - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza - Adempimenti conseguenti - Trasmissione del procedimento alla sezione designata per la relativa trattazione.
Stato
decisa il 2005-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584416-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE

La ripartizione delle cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali, stabilita dall'art. 48 quater del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, costituisce una distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio, prevista, per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia, con la conseguenza che l'eventuale violazione degli inerenti criteri di ripartizione degli affari non determina un'incompetenza del giudice adito ma può e deve trovare rimedio attraverso il provvedimento ordinatorio di trasmissione degli atti al presidente del tribunale affinché provveda, con decreto non impugnabile, ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall'art. 128 del citato d.lgs. n. 51 del 1998. Pertanto, l'iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della relativa nota negli uffici di cancelleria di una sezione distaccata, piuttosto che in quelli della sede centrale, ove, secondo i criteri tabellari di ripartizione interna degli affari, la causa avrebbe dovuto essere trattata, comporta la configurazione di una mera irregolarità e non di una nullità, alla quale consegue solo la richiamata necessità del passaggio del procedimento dalla sezione dell'ufficio presso la quale è stato irregolarmente iscritto a quella designata per la sua trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 128, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)