Sez. 1, Sentenza n. 4707 del 20/07/1988 (Rv. 459561 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE - VENDITA DEI BENI OFFERTI DAL DEBITORE A GARANZIA DEL MUTUANTE - MODALITÀ - ORDINE PRETORILE DI SEQUESTRO - ATTO DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO CON GLI EFFETTI DEL PIGNORAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - DISPOSIZIONI SULLE OPPOSIZIONI EX ARTT. 615 E 617 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE - VENDITA DEI BENI OFFERTI DAL DEBITORE A GARANZIA DEL MUTUANTE - MODALITÀ - ORDINE PRETORILE DI SEQUESTRO - ATTO DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO CON GLI EFFETTI DEL PIGNORAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - DISPOSIZIONI SULLE OPPOSIZIONI EX ARTT. 615 E 617 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di credito agrario, l'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, che dispone che la vendita dei beni offerti dal debitore a garanzia del mutuante abbia luogo a seguito di sequestro ordinato dal pretore su istanza del creditore, configura tale provvedimento come un atto di procedimento esecutivo che realizza nella sostanza gli effetti del pignoramento, con la conseguenza che in relazione ad esso trovano applicazione le Disposizioni sulle opposizioni, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., ma non è proponibile ricorso per Cassazione ex art. 111 cost..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/07/1928 num. 1760 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)