Sez. 1, Sentenza n. 7017 del 22/12/1988 (Rv. 461201 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE - SEQUESTRO DEI BENI OFFERTI IN GARANZIA - PROVVEDIMENTO DI VENDITA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST - INAMMISSIBILITÀ.*
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE - SEQUESTRO DEI BENI OFFERTI IN GARANZIA - PROVVEDIMENTO DI VENDITA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di credito agrario, l'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, che dispone che la vendita dei beni offerti dal debitore a garanzia del mutuante abbia luogo a seguito di sequestro ordinato dal pretore su istanza del creditore, configura tale provvedimento come un atto del procedimento esecutivo che realizza nella sostanza gli effetti del pignoramento, con la conseguenza che lo stesso resta soggetto alle opposizioni, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., ma non è impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 cost.. (Conf 4707/88, mass n 459561).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 05/07/1928 num. 1760 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)