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Sez. 1, Sentenza n. 2516 del 06/03/1998 (Rv. 513429 - 01)

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Provvedimento pretorile di sequestro previsto dall'art. 11 della legge n. 1760 del 1928 - Natura - Di sequestro in senso proprio - Esclusione - Fondamento - Caratteristiche sostanziali di pignoramento - Conseguenze - Esigibilità del credito - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513429-01

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE

In tema di credito di agrario, il provvedimento pretorile di ordine di sequestro dei beni offerti dal debitore a garanzia del mutuante, previsto dall'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è strettamente preordinato e connesso alla vendita degli stessi, risultando contestuale all'ordine di vendita. Da ciò conseguono sia l'improprietà del termine "sequestro" adottato dal legislatore (corrispondendo - esso provvedimento - nella sua sostanza, ad un vero e proprio pignoramento) sia il profilo per cui, se il provvedimento in questione può essere emesso anche per la realizzazione di un credito privo di titolo esecutivo, sia sempre tuttavia necessario non solo che il credito azionato esista, ma anche (a differenza di quanto è richiesto in tema di sequestro ordinario) che esso risulti esigibile.

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1928 num. 1760 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)