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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019 (Rv. 654966 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Procedimento di divorzio - Decisione non definitiva sullo "status" - Rimessione al collegio - Applicazione dell'art. 190 c.p.c. - Esclusione - Disaccordo delle parti - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654966-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Nel giudizio di divorzio, e in caso di adozione di sentenza non definitiva sullo "status", non trova applicazione l'art. 190 c.p.c., venendo in rilievo la disciplina speciale dell'art. 4 l. n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 8 l. n. 74 del 1987), che consente al giudice istruttore di rimettere la causa al collegio per la relativa decisione, quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno, così accelerando la procedura di accertamento dei presupposti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non solo quando la domanda non sia contestata, ma anche quando vi sia disaccordo delle parti sul punto, essendo tale disciplina finalizzata a scoraggiare quelle condotte processuali defatigatorie, volte a procrastinare la statuizione sulla modifica dello "status".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Legge 06/03/1987 num. 87 art. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)