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Sez. 1, Sentenza n. 9882 del 28/04/2006 (Rv. 588479 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI | Fase dinanzi al giudice istruttore - Nullità per omesso invito alle parti a precisare le conclusioni e per mancata concessione dei termini di cui agli artt. 183 e 190 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588479-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI

Nel processo di divorzio non trovano applicazione gli artt. 183 e 190 cod. proc. civ., venendo in rilievo la disciplina speciale di cui all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie ed ostative del convenuto, ed in virtù della quale è riservata al giudice istruttore la possibilità di rimettere la causa al collegio per l'emissione della sentenza non definitiva relativa allo "status" quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno. (Nella specie, il ricorrente per cassazione si doleva del fatto che, in primo grado, era mancato l'invito alle parti a precisare le conclusioni e non erano stati concessi i termini di cui agli artt. 183 e 190 cod. proc. civ.; la Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha rigettato la censura, escludendo la configurabilità della denunciata nullità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)