Sez. 6, Sentenza n. 8314 del 25/06/1996 Ud. (dep. 05/09/1996) Rv. 206131 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragioni di istruzione - Oggetto materiale del reato - Instaurazione da parte dell'insegnante, attraverso condizionamenti di tipo fisico e morale, di un rapporto mortificante per gli alunni - Reato - Sussistenza - Finalità educativa - Irrilevanza - Valutazione complessiva dei singoli fatti - Necessità - Valutazione parcellizzata di ogni singolo episodio - Esclusione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto. Viola tale principio il giudice che, dovendo giudicare in tema di maltrattamenti da parte di un insegnante nei confronti degli alunni, abbia smembrato i singoli episodi sottoposti alla sua valutazione rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme la condotta non fosse tale da realizzare un metodo educativo fondato sull'intimidazione e la violenza. L'abuso dei mezzi di correzione da parte di un insegnante è sicuramente integrato dall'uso di sanzioni corporali, vietato espressamente dal R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, e da qualunque condotta di coartazione fisica o morale che renda dolorose e mortificanti le relazioni tra l'insegnante e la classe attuata consapevolmente, foss'anche per finalità educative astrattamente accettabili.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 187 CORTE COST., Regio Decr. 26/04/1928 num. 1297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)