Sez. 6, Sentenza n. 4904 del 18/03/1996 Ud. (dep. 16/05/1996) Rv. 205033 - 01
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - In genere | Configurabilità con riguardo ad uso di violenza per scopi educativi - Esclusione - Ragioni.
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - In genere
Con riguardo ai bambini il termine "correzione" va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell'art. 571 cod. pen. (abuso di mezzi di correzione) giacché intanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 571 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 all.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)