Sez. L, Sentenza n. 5119 del 09/09/1988 (Rv. 459885 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATA ALLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO ED ALLA SUA COMPUTABILITÀ NEL COMPENSO PER FERIE E NELLA GRATIFICA NATALIZIA ALLA STREGUA DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATA ALLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO ED ALLA SUA COMPUTABILITÀ NEL COMPENSO PER FERIE E NELLA GRATIFICA NATALIZIA ALLA STREGUA DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE.*
L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, alla stregua del contratto collettivo per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, la maggiorazione per il lavoro notturno, in quanto normale elemento retributivo, fosse computabile ai fini della Determinazione del compenso per le ferie e della gratifica natalizia). (V 7248/87, mass n 455357; (V 4757/87, mass n 453408).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)