Sez. L, Sentenza n. 7248 del 15/09/1987 (Rv. 455357 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - SVOLTO SECONDO TURNI PERIODICI IN MODO SISTEMATICO ED IN LUOGO DI QUELLO DIURNO - LAVORO NORMALE - CONFIGURABILITÀ - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI EROGARE UNA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - MAGGIORAZIONE EVENTUALE PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO OD INDIVIDUALE - INGLOBAMENTO NELLA RETRIBUZIONE NORMALE - COMPUTABILITÀ AI FINI DELLE FERIE, DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ E DELLE FESTIVITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - SVOLTO SECONDO TURNI PERIODICI IN MODO SISTEMATICO ED IN LUOGO DI QUELLO DIURNO - LAVORO NORMALE - CONFIGURABILITÀ - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI EROGARE UNA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - MAGGIORAZIONE EVENTUALE PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO OD INDIVIDUALE - INGLOBAMENTO NELLA RETRIBUZIONE NORMALE - COMPUTABILITÀ AI FINI DELLE FERIE, DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ E DELLE FESTIVITÀ.*
Il lavoro notturno svolto secondo regolari turni periodici - per il quale l'art. 2108 cod. civ. a differenza del lavoro notturno occasionale, non prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad erogare alcuna maggiorazione della retribuzione - rappresenta lavoro normale in quanto svolto sistematicamente in luogo di quello diurno; pertanto l'eventuale maggiorazione prevista (come trattamento di miglior favore) dal contratto collettivo od individuale quale compenso per la maggiore penosità di tale tipo di prestazione si ingloba e si identifica con la normale retribuzione. Consegue che essa deve essere computata ai fini delle ferie (per le quali al lavoratore è assicurato ex art. 36, terzo comma cost. Una retribuzione non inferiore a quella complessiva in concreto normalmente corrispostagli durante l'anno), della tredicesima mensilità (che - ex art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con DPR 28 luglio 1960 n. 1070 - deve essere liquidata sulla base della retribuzione globale di fatto) e delle festività (per le quali l'art. 5 legge n. 260 del 1949 contempla una nozione di retribuzione giornaliera come omnicomprensiva di ogni emolumento retributivo). (V 5748/86, mass n 448212).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)