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Sez. 1, Sentenza n. 47710 del 22/09/2011 Cc. (dep. 21/12/2011) Rv. 252186 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestri - Valutazione del periodo di libertà successivo a periodo detentivo - Incidenza negativa sul precedente periodo trascorso in detenzione - Possibilità.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252186-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. (La Suprema Corte ha precisato che, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)