Sez. 1, Sentenza n. 6018 del 22/11/1984 (Rv. 437688 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE - FATTISPECIE - ESPROPRIAZIONE DI FONDO PRIVATO, PER LA COSTRUZIONE DI UN'AUTOSTRADA - LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ - RICHIESTA DI ULTERIORE RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER FATTO ILLECITO - CONTENUTO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE - FATTISPECIE - ESPROPRIAZIONE DI FONDO PRIVATO, PER LA COSTRUZIONE DI UN'AUTOSTRADA - LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ - RICHIESTA DI ULTERIORE RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER FATTO ILLECITO - CONTENUTO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
La perdita di vista o di aria, l'esposizione ai rumori derivanti dalla circolazione (non eccedenti la normale tollerabilità) od ai pericoli ad essa inerenti, ovvero l'assoggettamento alle limitazioni fissate dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961 n. 729 per i manufatti lungo i tracciati autostradali, che il fondo privato venga a subire per effetto della costruzione di un'autostrada, non possono essere posti a fondamento di una pretesa risarcitoria, nei confronti della pubblica amministrazione, a titolo di fatto illecito, vertendosi in tema di conseguenze che operano in via generale per tutti i beni che si trovino a confine con detta opera pubblica. (nella specie, si trattava di espropriazione parziale per la realizzazione di autostrada, la cui indennità, in esito a giudizio di opposizione definito con sentenza passata in giudicato, era stata liquidata anche tenendo conto della diminuzione di valore della porzione residua. In separato giudizio, l'espropriato reclamava, a titolo di responsabilità aquiliana dell'amministrazione espropriante, il ristoro degli ulteriori pregiudizi subiti da detta porzione residua per effetto della vicinanza al tracciato autostradale. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la pronuncia del giudice del merito di rigetto della domanda). (V 4830/83, mass n 429717; (V 4470/82, mass n 422461).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)