Sez. L, Sentenza n. 4592 del 03/11/1989 (Rv. 464040 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - RITARDATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI - CUMULO CON GLI INTERESSI MORATORI - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - RITARDATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI - CUMULO CON GLI INTERESSI MORATORI - INAMMISSIBILITÀ.*
In caso di ritardato pagamento dell'indennità premio di servizio a carico dell'i.N.A.D.e.L., il danno da svalutazione monetaria può essere riconosciuto al creditore, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., nei limiti in cui eccede la misura degli interessi moratori, i quali, dunque, non possono aggiungersi a quel danno. (Conf 260/88, mass n 456839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)