Sez. 1, Sentenza n. 2679 del 19/04/1983 (Rv. 427571 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DOMANDE PRESENTATE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 PER LE QUALI NON SIA STATA STIPULATA LA COMPRAVENDITA - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART. 27 DI DETTA LEGGE - PORTATA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DOMANDE PRESENTATE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 PER LE QUALI NON SIA STATA STIPULATA LA COMPRAVENDITA - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART. 27 DI DETTA LEGGE - PORTATA.*
In tema di cessione in proprietà di alloggi di tipo economico e popolare, l'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513 ha dettato una speciale disciplina transitoria relativa alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge, per le quali non sia stato stipulato, per qualsiasi motivo, il contratto di compravendita: le domande accettate in precedenza, e per le quali fosse stato altresì comunicato all'assegnatario il prezzo della cessione, continuano ad essere regolate sotto ogni profilo dalle leggi abrogate; quelle non ancora accettate, invece, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, anche se pendente il procedimento giurisdizionale, vanno esaminate solo se confermate dall'interessato nel termine perentorio previsto dalla citata legge ed il prezzo di riscatto deve essere stabilito non già secondo la disciplina abrogata, ma ai sensi dell'art. 28 della medesima legge n. 513 del 1977, modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457. (V 6326/82, mass n 423963; (V 3988/82, mass n 421943; (V 2011/82, mass n 419855; (V 3062/81, mass n 413627).*
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)