Sez. 1, Sentenza n. 3095 del 21/05/1985 (Rv. 440791 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ALLOGGI INCLUSI NELLE COSIDDETTE QUOTE DI RISERVA - CESSIONE IN BASE ALL'ART. 27 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 513 - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ALLOGGI INCLUSI NELLE COSIDDETTE QUOTE DI RISERVA - CESSIONE IN BASE ALL'ART. 27 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977 N. 513 - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ad alloggi di edilizia economica e popolare, ivi compresi quelli di proprietà dell'INCIS e poi devoluti ad istituto autonomo per le case popolari, per i quali debba essere esclusa la cessione in proprietà in favore degli assegnatari in locazione semplice, a seguito della loro inclusione nelle cosiddette quote di riserva formate ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, detta cessione non può essere riconosciuta in forza della disposizione transitoria contenuta nell'art. 27 della sopravvenuta legge 8 agosto 1977 n. 513, tenuto conto che tale art. 27, dopo aver disposto, con il primo comma, l'abrogazione della previgente disciplina del d.P.R. n. 2 del 1959, regola le domande di cessione in corso, con il secondo comma, lasciando ferme le condizioni poste dalla precedente normativa per l'ammissibilità della cessione medesima, compresa quella relativa all'esclusione degli alloggi dell'indicate quote di riserva. (V 2679/83, mass n 427571; (V 700/83, mass n 425443).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 3, DPR 30/12/1972 num. 1036 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)