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Sez. 5, Sentenza n. 6375 del 22/03/2006 (Rv. 588298 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Termini - Art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Decorrenza del termine annuale - Deposito della sentenza - Comunicazione - Irrilevanza - Eccezione - Mancata conoscenza del processo - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2006-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588298-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art. 327 cod. proc. civ., estendendo la propria efficacia all'intero ordinamento processuale, si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, le quali, pertanto, non possono essere impugnate ove sia trascorso un anno dalla loro pubblicazione; il termine in questione decorre dal deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo; ai fini dell'accertamento di tale conoscenza, è poi sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso, non occorrendo che sia stata anche comunicata la data dell'udienza di discussione, benché questa omissione comporti la nullità della decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 37, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)