diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 39310 del 17/05/2019 Ud. (dep. 25/09/2019) Rv. 277171 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo - Successiva scadenza di debiti tributari - Mancato pagamento - Configurabilità del reato di cui all'art. 10 - ter d.lgs. n. 74 del 2000 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277171-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non assume rilevanza, né sul piano dell'elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, perché essa non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione ma prima dell'adozione di provvedimenti da parte del tribunale. (In motivazione la Corte ha affermato che il principio illustrato deve essere applicato a maggior ragione nel caso in cui la richiesta di ammissione alla procedura sia stata presentata dallo stesso imputato responsabile del dissesto, in quanto, diversamente opinando, questi potrebbe evitare di incorrere in responsabilità penale con il solo deposito del ricorso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)