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Sez. 4, Sentenza n. 52542 del 17/10/2017 Cc. (dep. 17/11/2017) Rv. 271555 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omesso versamento dell'IVA - Ammissione al concordato preventivo - Provvedimento del tribunale che vieta il pagamento di crediti anteriori, intervenuto in epoca precedente alla scadenza del debito fiscale - Scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2017-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271555-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di omesso versamento IVA, non è configurabile il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento del debito IVA sorto prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo, nel caso in cui, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, essendo configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 cod. pen., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)