Sez. 3, Sentenza n. 39696 del 08/06/2018 Cc. (dep. 04/09/2018) Rv. 273838 - 01
FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Omesso versamento dell'IVA - Ammissione al concordato preventivo in epoca precedente alla scadenza del debito fiscale - Reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 - "Fumus commissi delicti" - Configurabilità - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è configurabile il "fumus" del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per l'omesso versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso, prima della scadenza, al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta, in quanto in forza dell'art. 182-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 81, legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche per l'IVA è possibile un accordo nel concordato preventivo per un pagamento dilazionato o parziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 ter CORTE COST., Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 81 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)