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Sez. 3, Sentenza n. 3124 del 05/11/1971 (Rv. 354463 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - SPOSTAMENTO PER RAGIONI DI CONNESSIONE - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1971-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354463-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - SPOSTAMENTO PER RAGIONI DI CONNESSIONE - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE.*

La Competenza a pronunciare sulla opposizione a decreto ingiuntivo e attribuita dall'art 645 cod proc civ all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, e tale Competenza e funzionale e inderogabile essendo basata sulla esigenza, che sia detto ufficio ad accertare la conformita alla legge del procedimento monitorio che davanti ad esso si e svolto. Non influiscono percio su tale Competenza e non ne determinano lo spostamento le norme sulla connessione, di tal che nel caso in cui sia stata proposta una domanda riconvenzionale il cui valore ecceda la Competenza del giudice dell'opposizione questi deve rimettere al giudice competente per valore la causa concernente la riconvenzionale trattenendo quella di opposizione. (Conf 920'71, mass n 350829).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)