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Sez. 3, Sentenza n. 6272 del 26/11/1980 (Rv. 410009 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO DI COSE CON SUBTRASPORTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RESPONSABILITA DEL SUBTRASPORTATORE.*
Stato
decisa il 1980-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410009-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE - TRASPORTO DI COSE CON SUBTRASPORTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RESPONSABILITA DEL SUBTRASPORTATORE.*

Nell'ipotesi di contratto di trasporto con subtrasporto - che ha luogo quando il vettore S'impegna ad eseguire il trasporto per lo intero percorso avvalendosi in tutto o in parte dell'opera di un subvettore, con il quale conclude altro contratto di trasporto, cui il mittente originario resta estraneo - si hanno due contratti di trasporto che, pur collegati funzionalmente, operano in maniera indipendente. Ne consegue che, nell'ambito del secondo contratto, il subtrasportatore e tenuto alla responsabilita ex recepto verso il rispettivo mittente (che ha la qualita di vettore nel primo contratto) e al relativo Onere di fornire la prova liberatoria, ove da costui sia convenuto in giudizio con l'Azione di regresso. (V 3983/75, mass n 378273).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1699

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)