Sez. 3, Sentenza n. 5133 del 16/09/1981 (Rv. 415919 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - CONTRATTO DI SUBTRASPORTO - NOZIONE - CONTRATTO DI TRASPORTO CUMULATIVO O SUCCESSIVO - DIFFERENZE - OPPONIBILITÀ DEL PRIMO CONTRATTO AL COMMITTENTE NON CONSENZIENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - CONTRATTO DI SUBTRASPORTO - NOZIONE - CONTRATTO DI TRASPORTO CUMULATIVO O SUCCESSIVO - DIFFERENZE - OPPONIBILITÀ DEL PRIMO CONTRATTO AL COMMITTENTE NON CONSENZIENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi di subtrasporto di cose - che si differenzia da quella, espressamente prevista dall'art. 1700 cod. civ., di esecuzione cumulativa o successiva della prestazione e che e, configurabile, in base ai principi generali, allorché il vettore, con o senza il consenso del committente, incarica altri del trasferimento delle merci dal luogo di partenza a quello di destinazione - il contratto, derivato, di subtrasporto non è opponibile al committente non consenziente, nei cui confronti permane la responsabilità del vettore originario per l'eventuale inadempimento. (V. 6272/80, mass. N. 410009; (V. 2663/80, mass. N. 406424; (V. 3983/75, mass. N. 378273; (V. 1147/71, mass. N. 351258; (V. 2014/57; (V. 586/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)