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Sez. 3, Ordinanza n. 20744 del 18/06/2026 (Rv. 678786-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto - Notifica degli atti dell'esecuzione forzata - Validità - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678786-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata, con la conseguenza che la notificazione dell'atto di pignoramento eseguita, ai sensi dell'art. 141 c.p.c., presso il domicilio eletto è valida e regolare e da tale momento decorre il termine dell'art. 617 c.p.c. per proporre l'opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazione e dell'atto di pignoramento.

Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)