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Sez. 3, Sentenza n. 27851 del 12/12/2013 (Rv. 629772 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto - Notifica degli atti dell'esecuzione forzata - Validità - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629772-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, con dichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata. Ne consegue che la notificazione dell'atto di pignoramento eseguita, ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ., presso il domicilio eletto, è valida e regolare e da tale momento decorre il termine dell'art. 617 cod. proc. civ. per proporre l'opposizione agli atti esecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazione e dell'atto di pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)