diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2031 del 13/03/1990 (Rv. 465868 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - INFERMITÀ DI MENTE - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - CAUSE (ABITUALE INFERMITÀ DI MENTE) - CONDIZIONI DI SALUTE PSICHICA - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA.*
Stato
decisa il 1990-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465868-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - INFERMITÀ DI MENTE - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - CAUSE (ABITUALE INFERMITÀ DI MENTE) - CONDIZIONI DI SALUTE PSICHICA - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA.*

L'interdizione o l'inabilitazione dell'infermo di mente devono ricollegarsi alle condizioni di salute psichica in atto al momento della relativa pronuncia, e, quindi, devono prescindere tanto da precorsi episodi d'infermità, quanto dall'eventualità di ricadute, ove prospettabile in termini di mera possibilità e non di alta probabilità. (V 2553/76, mass n 381354).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)