Sez. 2, Sentenza n. 535 del 16/06/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151709 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA - OMESSO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - MOTIVAZIONE IMPLICITA SULLA INSUSSISTENZA DI PROVA EVIDENTE - AMMISSIBILITÀ.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA - OMESSO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - MOTIVAZIONE IMPLICITA SULLA INSUSSISTENZA DI PROVA EVIDENTE - AMMISSIBILITÀ.*
Il giudice di merito ben può applicare direttamente l'amnistia, senza indicare specificamente i motivi del diniego della applicabilità del primo capoverso dell'art. 152 cod. proc. pen.: in tal modo implicitamente esclude che ricorre la prova evidente della insussistenza del fatto, della sua inscindibilità o della completa innocenza dell'imputato. (Conf mass nn 147082; 133572; 119741; 105386; 104702; 103824; (101547).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)