Sez. L, Sentenza n. 1669 del 14/02/2000 (Rv. 533868 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Grado di invalidità - Determinazione - Riferimento alla capacità lavorativa generica - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 74, primo comma, e 78, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, ai fini della valutazione dell'inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, riferiscono il concetto di attitudine al lavoro (secondo la corrente interpretazione delle disposizioni, fatta propria dalla S.C.) alla sola capacità di lavoro generica, poiché, come evidenziato dalla Corte costituzionale - con la sentenza n. 350 del 1997, le cui considerazioni, riferite all'art. 38 Cost., sono rilevanti anche per i dubbi di costituzionalità formulati in riferimento all'art. 3 Cost. -, l'assicurazione obbligatoria in questione è stata istituita con intenti non propriamente risarcitori ed è ispirata ad una sorta di logica transattiva nell'ambito della quale il lavoratore, partecipando agli oneri contributivi in misura ridotta, fruisce delle prestazioni in modo quasi automatico, grazie anche al riferimento alla capacità lavorativa generica, che consente la predeterminazione sia degli oneri dell'INAIL (e quindi di quelli contributivi), sia delle rendite, corrisposte in pari misura per tutti i lavoratori, sulla base del tipo di infermità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 com. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)