Sez. L, Sentenza n. 10405 del 20/10/1998 (Rv. 519903 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Azione risarcitoria dell'infortunato - Esonero del datore di lavoro o limitazione al danno differenziale - Portata - Componenti del danno non formanti oggetto della copertura assicurativa - Danno biologico e danno morale - Carattere non patrimoniale - Diritto all'integrale risarcimento - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
In caso di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte Cost., riguarda la sfera dell'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e invece - in armonia con i principi ricavabili da Corte Cost. n. 356/1991 e n. 485/1991 e con il conseguente nuovo orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell'assicuratore - non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in caso di accertata colpa del datore di lavoro, rilevante anche sul piano penale, aveva condannato lo stesso al risarcimento, oltre che dei danni morali, dell'integrale danno biologico, inteso come relativo alla menomazione dell'integrità psicofisica della persona, in quanto incidente sul valore uomo nella sua dimensione di vita personale, sociale, culturale ed estetica, senza riferimento invece al danno - patrimoniale - collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)