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Sez. 3, Sentenza n. 6711 del 15/05/2001 (Rv. 546687 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Sussistenza - Condizioni - Vendita di un fondo a prezzo di favore - "Negotium mixtum cum donatione" - Configurabilità - Conseguenze - Donazione indiretta - Inapplicabilità della normativa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso.
Stato
decisa il 2001-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546687-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Per l'esistenza, a favore del proprietario coltivatore diretto del fondo rustico confinante con quello ceduto, del diritto di prelazione, e del correlato diritto di riscatto, per il combinato disposto di cui agli artt. 8, comma primo, della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971 n. 817, è necessario che il trasferimento sia a titolo oneroso, mentre se la compravendita è utilizzata al fine di arricchire il compratore della differenza tra il valore del bene ed il prezzo stabilito, è configurabile un "negotium mixtum cum donatione", che costituisce donazione indiretta, e, pertanto, la predetta disciplina è inapplicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 809, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)