Sez. 2, Sentenza n. 13337 del 07/06/2006 (Rv. 589816 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE" | Nozione - Forma - Requisiti di cui all'art. 782 cod. civ - Esclusione - Fondamento.
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE"
In tema di atti di liberalità, il "negotium mixtum cum donatione" costituisce una donazione indiretta in quanto, attraverso la utilizzazione della compravendita, si realizza il fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo; pertanto, non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato; poiché, l'art. 809 cod. civ., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)