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Sez. 1, Sentenza n. 5265 del 29/05/1999 (Rv. 526863 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE" | Disciplina - Criterio della prevalenza - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526863-01

DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE"

La disciplina del "negotium mixtum cum donatione" obbedisce al criterio della prevalenza, nel senso che ricorre la donazione remuneratoria (che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche) quando risulti la prevalenza dell'"animus donandi", laddove si avrà invece un negozio a titolo oneroso, che non abbisogna della forma solenne, quando l'attribuzione patrimoniale venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di una obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali che si riveli assorbente rispetto all'"animus donandi" (nella specie, la convivente di un soggetto sieropositivo al virus HIV aveva ricevuto da quest'ultimo una somma di danaro prima che la convivenza avesse termine: i giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C., qualificato l'atto come "negotium mixtum cum donatione", ne avevano evidenziato la prevalenza dell'aspetto risarcitorio su quello di liberalità, rigettando la richiesta di restituzione del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)