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Sez. 1, Sentenza n. 3280 del 10/02/2011 (Rv. 617212 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Compravendita immobiliare con prezzo sproporzionato ex art. 67, comma 1, n. 1, legge fall. - Mancata conoscenza dello stato di insolvenza - Onere della prova a carico degli acquirenti - Oggetto - Valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617212-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'art. 67, primo comma, n. 1, legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), grava sul convenuto l'onere della prova di un fatto negativo - il non sapere che la parte fosse insolvente - che può essere dimostrato con l'allegazione, da parte del convenuto, di una serie concatenata di indizi deponenti nel senso indicato. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva, con motivazione insufficiente, ritenuto inidoneo a vincere la presunzione in questione il fatto in sé della mancanza di protesti cambiari e la lontananza dall'Italia degli acquirenti, senza tener conto, nel complesso, degli ulteriori elementi indiziari raccolti, quali l'assenza di procedimenti penali per assegni a vuoto, la titolarità in capo al fallito di una piccola attività commerciale, il lavoro pubblico del coniuge (comproprietario di quota del bene compravenduto), la scarsa istruzione degli acquirenti, ostativa ad indagini patrimoniali più accurate).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)