Sez. 3, Sentenza n. 1750 del 14/03/1984 (Rv. 433815 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - INDIPENDENZA - NOZIONE - COMPRAVENDITA DI UN APPARTAMENTO COMPRESO IN UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELL'AMMINISTRATORE TRA IL CONDOMINO VENDITORE ED IL TERZO COMPRATORE - AMMISSIBILITÀ.*
MEDIAZIONE - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - INDIPENDENZA - NOZIONE - COMPRAVENDITA DI UN APPARTAMENTO COMPRESO IN UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELL'AMMINISTRATORE TRA IL CONDOMINO VENDITORE ED IL TERZO COMPRATORE - AMMISSIBILITÀ.*
Il requisito della "indipendenza" indispensabile per la sussistenza del rapporto di mediazione va inteso come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l'attività dell'intermediario. Di conseguenza con riguardo alla compravendita di un appartamento compreso in fabbricato condominiale, allo amministratore del condominio non è precluso di espletare attività di intermediazione, tra il singolo condomino alienante ed il terzo acquirente, attesa l'estraneità del detto affare alla sfera delle attribuzioni entro cui, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., è circoscritto il potere dell'amministratore di rappresentare il singolo condomino e di tutelare gli interessi dell'ente di gestione al quale lo stesso partecipa. (V 1381/83, mass n 426196; (V 6866/82, mass n 424519; (V 5982/81, mass n 416766).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)