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Sez. 2, Sentenza n. 6866 del 14/12/1982 (Rv. 424519 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE IN NOME E PER CONTO DEL CONDOMINIO - RIFERIBILITÀ AI CONDOMINI - EFFETTI - AZIONE DEL TERZO CONTRAENTE SIA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE SIA NEI CONFRONTI DI SINGOLI CONDOMINI - AMMISSIBILITÀ - OPPONIBILITÀ AI SINGOLI CONDOMINI DELLA SENTENZA OTTENUTA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE.*
Stato
decisa il 1982-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424519-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE IN NOME E PER CONTO DEL CONDOMINIO - RIFERIBILITÀ AI CONDOMINI - EFFETTI - AZIONE DEL TERZO CONTRAENTE SIA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE SIA NEI CONFRONTI DI SINGOLI CONDOMINI - AMMISSIBILITÀ - OPPONIBILITÀ AI SINGOLI CONDOMINI DELLA SENTENZA OTTENUTA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE.*

Quando l'amministratore del condominio (che è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica che di norma agisce o è convenuto in giudizio nell'ambito delle cose comuni, per mezzo della persona dell'amministratore) abbia assunto obbligazioni in nome e per conto del condominio nei limiti delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni assembleari, tali obbligazioni sono riferibili ai condomini, con la conseguenza che il terzo contraente può agire per ottenere il pagamento sia nei confronti dell'amministratore sia nei confronti dei singoli condomini e che la sentenza eventualmente ottenuta nei confronti dell'amministratore può essere fatta valere nei confronti dei singoli condomini, pur se non indicati nominativamente nella sentenza, salvo il diritto di chi ha pagato di esercitare verso i condebitori l'azione di regresso e di dividere nei rapporti interni il debito medesimo, mentre sono irrilevanti ai fini dell'obbligo del condomino esecutato i rapporti interni dello stesso con il condominio o la eventuale esistenza di un fondo comune che non è il patrimonio dell'ente. (V 1626/79, mass n 397973; (V 3235/71, mass nn 354662 e 354663).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)