Sez. 2, Sentenza n. 1294 del 28/02/1986 (Rv. 444732 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - MANCANZA DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE, DIPENDENZA O RAPPRESENTANZA CON LE PARTI INTERESSATE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROMESSA DI UNA DELLE PARTI DI ASSUNZIONE DELLO INCARICATO DELL'ATTIVITÀ INTERMEDIATRICE QUALE PROPRIO DIPENDENTE - ESCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE.*
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - MANCANZA DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE, DIPENDENZA O RAPPRESENTANZA CON LE PARTI INTERESSATE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROMESSA DI UNA DELLE PARTI DI ASSUNZIONE DELLO INCARICATO DELL'ATTIVITÀ INTERMEDIATRICE QUALE PROPRIO DIPENDENTE - ESCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE.*
La Mancanza di un rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con le parti interessate alla conclusione di un determinato affare costituisce requisito essenziale della qualità di mediatore a norma dell'art. 1754 cod. civ., con la conseguenza che tale qualità deve escludersi, per difetto del suddetto requisito, quando una delle parti prometta all'incaricato della attività intermediatrice di assumerlo come proprio dipendente dopo la conclusione dell'affare, in quanto in tale ipotesi si verifica una situazione pienamente assimilabile a quella del rapporto di dipendenza. (V 1750/84, mass n 433815 e 433816; (V 1381/83, mass n 426196; (V 5861/82, mass n 423610; (V 3019/82, mass n 420949; (V 5982/81, mass n 416766; (V 5431/80, mass n 409304; (V 4340/80, mass n 408206).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)