Sez. 6, Sentenza n. 11350 del 28/01/2026 Ud. (dep. 26/03/2026) Rv. 289664-01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 - Riconoscimento - Presupposti - Individuazione - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, il giudice di merito, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è tenuto a verificare che l'imputato abbia fornito all'autorità procedente tutte le conoscenze di cui disponeva e valutare se esse siano, per novità e rilevanza, astrattamente idonee a consentire l'arresto dell'attività illecita in corso e la prevenzione di quella futura. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la configurabilità dell'attenuante, a dispetto del fatto che l'imputato, oltre a riferire il cognome del soggetto cui cedeva lo stupefacente da immettere sul mercato, aveva indicato anche il nome di battesimo del suo fornitore, precisando che si trattava di persona conosciuta anche dalla propria convivente e fornendo altresì indicazioni per il reperimento del numero telefonico del predetto).
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)