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Sez. 4 - , Sentenza n. 3946 del 19/01/2021 Ud. (dep. 02/02/2021) Rv. 280385 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione - Applicazione - Condizioni - Specifica motivazione - Necessità - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280385-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva escluso il riconoscimento della circostanza attenuante per aver ritenuto non proficua la disponibilità manifestata dall'imputato ad effettuare il riconoscimento fotografico di altri soggetti coinvolti nella vicenda criminosa ai quali aveva fatto solo un generico riferimento).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)