Sez. 4 - , Sentenza n. 42463 del 14/06/2018 Ud. (dep. 27/09/2018) Rv. 274347 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione - Presupposti -Indicazione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il giudice è tenuto a compiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma citata, verificando se il mancato approfondimento investigativo sia connesso all'oggettiva genericità e mancanza di novità dei dati offerti dall'imputato ovvero ad un'eventuale inattività degli inquirenti).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)