Sez. 3, Sentenza n. 3650 del 15/11/1974 (Rv. 372167 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
La rinnovazione dell'escussione dei testimoni rientra nei poteri discrezionali del giudice di appello, il quale, pertanto, quando non crede di doverla disporre, benche sollecitato dalla parte, non e tenuto ad una esplicita motivazione al riguardo. (Conf 3570'71, mass n 355261).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)