diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 681 del 24/01/1994 (Rv. 485105 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Forma | Scrittura - "Ad substantiam" - Mancanza - Effetti - Documentazione successiva alla costituzione del rapporto - Idoneità - Esclusione - Sostituzione della mancata sottoscrizione con la produzione in giudizio dell'atto sottoscritto dall'altra parte - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1994-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485105-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Forma

La forma scritta per l'apposizione del patto di prova al contratto di lavoro subordinato è imposta "ad substantiam", con la conseguenza che la violazione del relativo onere comporta nullità assoluta del patto stesso, si da rendere definitiva l'assunzione, e deve esistere fin dall'origine del rapporto di lavoro, potendosi ammettere solo la non contestualità delle sottoscrizioni prima dell'esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola orale, mediante sottoscrizione - originariamente mancante - di una delle parti, né l'applicabilità del principio per cui alla mancata sottoscrizione di un atto per il quale sia richiesta la forma scritta può sopperire la produzione in giudizio e la invocazione in proprio favore dell'atto stesso da parte del contraente che non abbia manifestato per iscritto la propria volontà, sempreché permanga il consenso dell'altro contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)