Sez. L, Sentenza n. 730 del 24/01/1997 (Rv. 502003 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Forma scritta "ad substantiam" - Rifiuto di sottoscrizione della lettera di assunzione - Equipollenza - Esclusione - Assunzioni obbligatorie - Sottoposizione allo stesso principio - Conseguenze - Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova - Invalidità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA
Il datore di lavoro non può validamente licenziare un lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, qualora lo stesso si sia rifiutato di sottoscrivere la lettera di assunzione contenente la clausola relativa, poiché l'art. 2096 cod. civ. prevede (a pena di nullità) che l'assunzione del lavoratore per un periodo di prova deve risultare da atto scritto, né in senso contrario rileva la circostanza che l'assunzione sia avvenuta in base ad avviamento obbligatorio, poiché anche in questo caso il patto di prova deve risultare dalla concorde volontà delle parti manifestata in un atto scritto, salva la facoltà dell'imprenditore di rifiutare l'assunzione in caso di non giustificata mancata accettazione del patto da parte dell'invalido.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)