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Sez. 3, Sentenza n. 1100 del 29/05/1965 (Rv. 312120 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - RINUNCIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1965-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312120-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - RINUNCIA - CONDIZIONI.*

Il locatore di immobile puo ben rinunciare al proprio diritto di far cessare la proroga legale, diritto derivante dall'art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253, ma tale rinuncia puo valere soltanto in relazione al diritto esistente al momento della rinuncia stessa, e non anche in relazione ad un eventuale identico diritto che possa sorgere nel futuro, in base a nuove successive Disposizioni sulle locazioni. (V. N. 1284/53, n. 3210/52, n. 2029/52).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)