Sez. 3, Sentenza n. 131 del 08/01/1980 (Rv. 403514 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DEL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - CONSENSO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI TEMPORALI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DEL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - CONSENSO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI TEMPORALI.*
Il consenso del locatore alla sublocazione dell'immobile, equivalendo alla rinuncia a far valere la causa di decadenza del conduttore dalla proroga legale specificamente prevista dall'art 3 n 3 della legge 23 maggio 1950 n 253, e soggetto al principio secondo cui la rinuncia puo avere ad oggetto solo diritti e poteri gia sorti, ed acquisiti dal rinunciante ed a lui ben noti nel loro contenuto, nella loro estensione e nei corrispondenti limiti. Pertanto, come e priva di efficacia la rinuncia del locatore a far valere una causa di decadenza del conduttore dalle proroghe legali future, giacche il potere del locatore di dedurre e quindi di rinunciare alla causa di decadenza del conduttore dalla proroga legale deve considerarsi esistente solo in relazione all'arco di durata della proroga in corso, cosi il suo consenso alla sublocazione ha tale limitata efficacia con la conseguente liberta di Azione in ordine alle ulteriori proroghe legali del rapporto che sopravvengano. (V 4990/79, mass n 401646; (V 2479/79, mass n 398794; (V 2223/64, mass n 303311; (V 2823/62, mass n 254183; (V 3619/57; (V 3214/55; (V 1192/54; (Conf 1100/65, mass n 312120).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)