Sez. 1, Sentenza n. 4107 del 12/05/1997 (Rv. 504203 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Società cooperative a responsabilità limitata - Attività di garanzia in favore delle imprese socie - Esercizio - Ritenute alla fonte nei loro confronti - Sugli interessi corrisposti per somme in deposito - Natura.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
Le società cooperative a responsabilità limitata, ancorché esercitino attività (prevalente od esclusiva) di garanzia in favore delle imprese socie, rientrano fra i soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.P.R. n. 598 del 1973, e sono, così, assoggettate alle norme in materia di sostituzione d'imposta previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che le ritenute alla fonte operate nei loro confronti da istituti di credito sugli interessi corrisposti per somme in deposito, sono da ritenere a titolo d'acconto e non a titolo di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)