Sez. 1, Sentenza n. 50 del 07/01/1999 (Rv. 522022 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta su interessi corrisposti da istituti di credito a società cooperative a responsabilità limitata - Effettuazione a titolo di acconto e non a titolo d'imposta - Attività di garanzia in favore delle imprese socie - Espletamento - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
Le società cooperative a responsabilità limitata, ancorché esercitino attività (prevalente od esclusiva) di garanzia in favore delle imprese socie, rientrano fra i soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 e sono, pertanto, assoggettate alle norme in materia di sostituzione d'imposta previste dall'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, con la conseguenza che le ritenute alla fonte operate nei loro confronti da istituti di credito sugli interessi corrisposti per somme in deposito sono da ritenere a titolo di acconto e non a titolo d'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)