Sez. 5, Sentenza n. 5786 del 08/05/2000 (Rv. 536245 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Società cooperative a responsabilità limitata - Attività di garanzia in favore dei soci - Ritenute operate alla fonte sugli interessi bancari percepiti - Fondamento - Effettuazione a titolo d'acconto e non d'imposta.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
Le società cooperative di garanzia, pur esercitando un'attività che non è considerata "commerciale" ai fini delle imposte sul reddito (art. 20, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598; art. 135 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e dell'IVA (art. 4, quinto comma, seconda parte, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), sono ricomprese fra gli enti assoggettati ad IRPEG a norma dell'art. 2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, cui corrisponde nella disciplina vigente, l'art. 87, primo comma, lett. a) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e pertanto le ritenute operate nei loro confronti sugli interessi bancari percepiti, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono da ritenere a titolo d'acconto e non a titolo d'imposta, dato l'inequivoco tenore del quarto comma di tale articolo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)