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Sez. L, Sentenza n. 572 del 20/02/1976 (Rv. 379217 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA PER SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379217-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA PER SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*

Nel corso del giudizio in cui sia parte costituita un condominio legalmente rappresentato dal suo amministratore, il verificarsi della cessazione del rapporto di rappresentanza, per sostituzione dello amministratore disposta dall'assemblea o dall'autorita giudiziaria, comporta interruzione del processo, a norma dell'art 300 cod proc civ, solo se e quando l'indicato evento sia dichiarato in udienza, ovvero notificato alle altre parti, dal procuratore costituito. (V 984/71, mass n 350938).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)