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Sez. U, Sentenza n. 3985 del 10/06/1983 (Rv. 428921 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI, ANCHE IN PRESENZA DI GENITORI DEL MINORE CONOSCENTI ED ESISTENTI - OBBLIGATORIETÀ - NOTIFICAZIONE A DETTI PARENTI DEL DECRETO DICHIARATIVO DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE DI DETTI INCOMBENTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428921-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI, ANCHE IN PRESENZA DI GENITORI DEL MINORE CONOSCENTI ED ESISTENTI - OBBLIGATORIETÀ - NOTIFICAZIONE A DETTI PARENTI DEL DECRETO DICHIARATIVO DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE DI DETTI INCOMBENTI - CONSEGUENZE.*

In tema di adozione speciale, ancorché siano conosciuti ed esistenti i genitori del minore, ed a prescindere dall'atteggiamento da costoro in concreto tenuto, gli artt. 314/8 e 314/11 cod. civ. fanno Obbligo di convocare ed ascoltare pure gli altri parenti tenuti agli alimenti, nonché di notificare ai medesimi il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità, a condizione che essi siano identificati e reperibili in esito alle indagini esperite a norma dell'art. 314/6 cod. civ., o comunque alla stregua degli elementi già acquisiti agli Atti. Mentre l'omissione di detta notificazione determina la nullità del giudizio di opposizione avverso la dichiarazione di adottabilità, e, quindi, se rilevata in Sede di legittimità, la Cassazione con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383 terzo comma cod. proc. civ., l'omissione di quella convocazione, prima della dichiarazione di adottabilità, determina la nullità dell'intera procedura, per difetto di un requisito essenziale al raggiungimento dello scopo cui è preordinata, e, pertanto, se rilevata in Sede di legittimità, la Cassazione con rinvio al giudice di secondo grado, affinché provveda a dichiarare l'Invalidità del suddetto provvedimento di volontaria giurisdizione investito dall'opposizione (sempreché siano ancora in vita i predetti parenti e sia conseguentemente persistente l'Obbligo della loro preventiva convocazione). (V 443/81, mass n 410919; (V 443/81, mass n 410920; (V 2006/80, mass n 405638; (V 6153/78, mass n 395980; (V 2047/78, mass n 391407; (V 3074/76, mass n 381851; (V 3425/74, mass n 371939; (contra 5051/77, mass n 388659).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)