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Sez. 3, Sentenza n. 647 del 26/01/1980 (Rv. 404056 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - AZIONE PER DANNI - NATURA CONTRATTUALE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - PRESUNZIONE DI COLPA - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - CONTENUTO RISPETTIVO.*
Stato
decisa il 1980-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404056-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - AZIONE PER DANNI - NATURA CONTRATTUALE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - PRESUNZIONE DI COLPA - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - CONTENUTO RISPETTIVO.*

A norma dell'art 1588 cod civ l'Azione di danni per deterioramento della cosa locata ha natura contrattuale in quanto si fonda sul mancato adempimento, da parte del conduttore, di una delle obbligazioni principali su di esso gravante: quella, cioe, di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto; e la responsabilita del conduttore e presunta ed e fondata sulla colpa. Conseguentemente, il locatore deve solo fornire la prova del deterioramento dell'alloggio, mentre spetta al conduttore di provare, qualora voglia liberarsi della relativa responsabilita, che il deterioramento e avvenuto per fatto a lui non imputabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587 com. 1, Cod. Civ. art. 1588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)